LA LEGGE SCELBA ANTI EJA EJA E VIVA STALIN
ZETA ZETA LA PUBBLICA PER RINFRESCARE LA MEMORIA DEGLI AMICI "EJA EJA"...
IL REGIME SI TUTELA ANCHE CON LEGGI LIBERTICIDE... MA LA LEGGE E'
LEGGE... E LA LEGGE SULL'APOLOGIA E' LI... CON LA SUA MANNAIA...
NEMMENO IL GOVERNO COSIDDETTO DI CENTRO-DESTRA, QUANDO IL SIGNOR FINI
ANCORA DICEVA CHE MUSSOLINI ERA STATO UNO STATISTA, HA MAI PENSATO DI
CONTESTARLA COME ANTI-COSTITUZIONALE... O DI ELIMINARLA...
LA LIBERTA' DI OPINIONE E' LIBERTA' DI OPINIONE... MA NON IN ITALIA...
MENTRE LA CONOSCONO BENE GLI AMERICANI, CHE MALGRADO ABBIANO
COMBATTUTO IL FASCISMO ED IL NAZIONAL-SOCIALISMO, NON NE HANNO MAI
VIETATO, NEL LORO IMMENSO TERRITORIO, L'APOLOGIA... O LA
RIORGANIZZAZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO NAZISTA...
ZETA ZETA
PENSA CHE SIA DA PERSONE POCO SAGGE ESSERE MESSI IN GALERA... PRIVATI DI
TUTTI I DIRITTI CIVILI... PER UN SALUTO ROMANO... O UN VIVA IL DUCE...
UN'ASSURDITA'...
IL DUCE E' MORTO E SEPOLTO... LASCIATELO RIPOSARE
IN PACE... LUI ED IL SUO FASCISMO... LASCIATELO IN PACE... PARLATENE MA
SOLO DAL PUNTO DI VISTA STORICO... LA STORIA NON VA MAI NEGATA O
RINNEGATA... LA STORIA E' UN CONTO MA L'APOLOGIA E' UN' ALTRA COSA...
IL CAVALIERE MUSSOLINI ORMAI E' IN QUALCHE PARTE DI CIELO O , COME
VORREBBERO GLI ALTRI ESAGITATI, GLI ANTIFASCISTI, ALL'INFERNO...
MENTRE CHI EVENTUALMENTE SIMPATIZZA PER LUI E' VIVO...
IN GALERA DIVENTEREBBE UN MORTO... E POCO POTREBBE FARE PER CAMBIARE
PACIFICAMENTE O, COME A MOLTI PIACE DIRE, DEMOCRATICAMENTE LE COSE...
IL MITE DICE PROVATE A CAMBIARE QUESTO MONDO CORROTTO E CORRUTTORE "GHANDIANAMENTE"... E' MEGLIO...
TENETEVI PER VOI LE VOSTRE SIMPATIE... NON ESTERNALIZZATE... FARESTE
ANCHE UN DANNO ANCHE AI VOSTRI AMICI... E AI VOSTRI CARI... TUTTI I
GIORNI A PORTARVI LE ARANCE E' FATICOSO... ED ANCHE PENOSO...
SE
PROPRIO CI TENETE METTETEVI DAVANTI UNO SPECCHIO E FATE IL SALUTO CHE FU
ANCHE DI MARCO AURELIO...PRIVATAMENTE OGNUNO PUO' DIRE E FARE COME
VUOLE...
SINO A QUANDO VI METTERANNO UNA MICRO CLIPS CHE REGISTRA
TUTTO... CI SI ARRIVERA'... LA GRANDE FATTORIA DEGLI ANIMALI E I PORCI
CHE IVI COMANDANO, LO VOGLIONO...
STALIN FU IL PIU' GRANDE
CRIMINALE DI TUTTI I TEMPI... UN VERO COMUNISTA... UNA TRENTINA DI
MILIONI DI MORTI... SOMMATI AGLI ALTRI, CINA IN TESTA, FANNO UN
CENTINAIO DI MILIONI DI AMMAZZATI... MA NESSUNA HA MAI VIETATO
L'IDEOLOGIA CRIMINALE COMUNISTA... QUINDI, IN MANCANZA DI MEGLIO, CHE E'
SEVERAMENTE VIETATO,
VIVA GIUSEPPE STALIN!
COSI PARLO' ZETA ZETA
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Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba):
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale
(comma primo) della Costituzione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952 n. 143.
1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista.
-Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)
della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito
fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di
persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche
proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la
violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione
delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia,
le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda
razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti,
principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie
manifestazioni esteriori di carattere fascista.
2. Sanzioni penali.
- Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i
gruppi indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a
dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di lire (3/a) (4).
Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con
la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a
10.000.000 di lire (1) (2). Se l'associazione, il movimento o il gruppo
assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o
paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi
precedenti sono raddoppiate (2). L'organizzazione si considera armata se
i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o
esplosivi ovunque custoditi (2). Fermo il disposto dell'art.29, comma
primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori
o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli
uffici indicati nell'art.28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice
penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti
importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti
previsti dall'art.28, comma secondo, n. 1, del codice penale. (1) La
misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L.
24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione
in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (2) Gli
attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono gli originari primi
tre commi per effetto dell'art.8, L. 22 maggio 1975, n. 152.
3. Scioglimento e confisca dei beni.
- Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del
disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il
Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni
dell'associazione, del movimento o del gruppo (3). Nei casi straordinari
di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle
ipotesi previste nell'art.1, adotta il provvedimento di scioglimento e
di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma
dell'art.77 della Costituzione. (3) Comma così sostituito dall'art.9, L.
22 maggio 1975, n. 152.
4. Apologia del fascismo.
-
Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un
movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le
finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a
due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1). Alla
stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta
esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità
antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è
della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni
(4). La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da
1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi
precedenti è commesso con il mezzo della stampa (1). La condanna
comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma
secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni (5). (1)
La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma,
L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge
sopracitata. (4) Comma così sostituito dall'art.4, D.L. 26 aprile 1993,
n. 122. (5) Così sostituito dall'art.10, L. 22 maggio 1975, n. 152.
5. Manifestazioni fasciste.
- Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni
usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è
punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da
400.000 a 1.000.000 di lire (1). Il giudice, nel pronunciare la
condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo
28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di
cinque anni (6). (1) La misura della multa è stata così elevata
dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è
esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma,
della legge sopracitata. (6) Così sostituito dall'art.11, L. 22 maggio
1975, n. 152. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della
presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura (7).
(7) Articolo aggiunto dall'art.12, L. 22 maggio 1975, n. 152.
6. Aggravamento di pene.
- Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle
cariche indicate dall'art.1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (8), o
risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati. Le pene
sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i
fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione,
il movimento, il gruppo o la stampa (9). (8) Recante norme sulla
limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del
regime fascista. (9) Comma così sostituito dall'art.13, L. 22 maggio
1975, n. 152.
7. Competenza e procedimenti.
- La
cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al
tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione
sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio
direttissimo ai sensi dell'art.502 del codice di procedura penale. In
questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è
elevato a quindici giorni.
8. Provvedimenti cautelari in materia di stampa.
- Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria
può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli
stampati nella ipotesi del delitto preveduto dall'art.4 della presente
legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta
urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni
periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria,
che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne
denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di
ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la
cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art.5, L. 8
febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso
di recidiva, da sei mesi a tre anni.
9. Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo.
- La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di
cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da
una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due
Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo
di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai
giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite
pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica
del fascismo. La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la
diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa
per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e
del Ministero della Pubblica istruzione.
10. Norme di coordinamento e finali.
- Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio
delle maggiori pene previste dal codice penale. Sono abrogate le
disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la
repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la
presente legge. La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947,
n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno
state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice
penale.
